Nella legge, le violazioni e le azioni violente a sfondo sessuale ai danni di bambini e adolescenti sono suddivise in diversi delitti che comportano pene e termini di prescrizione differenti. La maggior parte delle «azioni punibili contro l’integrità sessuale di minorenni» è costituita dai reati perseguibili d’ufficio, ossia reati per i quali la polizia e le autorità istruttorie devono perseguire il caso d’ufficio non appena ne vengono a conoscenza. La legge pone quindi maggiormente l’accento sulla punibilità di queste azioni. Il bene dei bambini dovrebbe comunque avere sempre la massima priorità e tutte le azioni andrebbero concordate con l’interessato.
Dal 1° ottobre 1992, è entrato in vigore il nuovo Codice penale per i reati contro l’integrità sessuale (articoli 187-200 CP sui reati contro l’integrità sessuale). Gli articoli seguenti concernono l’integrità sessuale di minorenni:
- secondo l’articolo 187, gli atti sessuali con bambini sotto i 16 anni sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Restano impuniti se la differenza d’età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni. Per atti sessuali viene applicato l'imprescrittibilità;
- in relazione all’articolo 187, anche gli articoli 189 (coazione sessuale), 190 (violenza carnale) e 191 (atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere) concernono l’integrità sessuale dei bambini. Con il diritto previgente (articolo 191), la distinzione tra lo sviluppo indisturbato del bambino e la sua autodeterminazione sessuale non era possibile;
- secondo l’articolo 188, chiunque, profittando di rapporti di educazione, di fiducia, di lavoro o comunque di dipendenza, compie un atto sessuale con un minorenne di età superiore ai 16 anni è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria;
- secondo l’articolo 195, chiunque sospinge alla prostituzione un minorenne è punito con con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria;
- chiunque offre a una persona minore di 16 anni documenti scritti o visivi di carattere pornografico secondo l’articolo 197, cifra 1, e chiunque fabbrica o offre rappresentazioni vertenti su atti sessuali o violenti con bambini secondo l’articolo 197, cifra 3, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.
Nel quadro degli atti perseguibili contro l’integrità sessuale, i più frequenti sono gli atti sessuali con bambini (articolo 187) (
1).
In caso di dibattimento penale, le vittime devono sostenere una procedura lunga e spossante dal punto di vista psichico, e saper accettare l’assoluzione o la condanna dell’abusante. Di conseguenza, prima di una denuncia è sempre consigliabile rivolgersi a un centro di consulenza o di aiuto alle vittime, che illustrerà pro e contro di una denuncia e sosterrà la vittima nella sua decisione.